Si chiama Mutuo il contratto attraverso cui il “mutuante” consegna una somma di denaro (o beni fungibili) al mutuatario, il quale si impegna a restituire successivamente altrettante cose di stessa specie e qualità; si tratta di mutuo immobiliare qualora esso sia collegato ad una compravendita immobiliare e, nello specifico, si chiama “mutuo fondiario”, che dura più di 18 mesi.
La precedente legislazione in merito al mutuo fondiario, prevedeva la concessione di quest’ultimo soltanto da parte di Istituti di Credito dotati di una sezione apposita chiamata SACF (Sezione Autonoma Credito Fondiario); modificata in seguito all’entrata degli operatori stranieri sul mercato finanziario italiano, prevede, ad oggi, la possibilità di concessione da parte di tutti gli intermediari finanziari.
Le fasi
Prima di procedere all’apertura del mutuo vero e proprio è necessario valutare l’offerta più adatta alle esigenze dell’utente.
In seconda istanza si apre, presso l’Istituto di credito designato, la fase di “istruttoria”, dove viene presentata la situazione economica del richiedente e la finalità (es, acquisto prima casa). La documentazione necessaria da consegnare all’Istituto in questa fase è la seguente:
- Modello Cud dell’anno in corso;
- Ultime tre buste paga del richiedente;
- Planimetria catastale dell’immobile;
Si procede con la valutazione dell’immobile da parte di un perito designato dall’Istituto erogante, che ne determina il valore attuale sul mercato.
In seguito all’esame di tutti gli elementi (economici, immobiliari, di diritto, ecc.), l’istruttoria si chiude con la delibera di concessione del mutuo o la mancata concessione dello stesso.
Qualora tutti i requisiti per la richiesta del mutuo siano stati valutati positivamente dall’Istituto erogante, si procederà con l’”atto di mutuo” che si perfeziona in sede notarile, con un atto svolto solitamente in concomitanza all’atto di compravendita immobiliare.
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